Modifica delle condizioni di separazione e di divorzio
Il nostro ordinamento prevede la possibilità di procedere alla modifica o alla revoca dei provvedimenti pronunciati in sede di separazione sia consensuale che giudiziale, ed anche in sede di divorzio. In generale, a giustificare la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio è la sopravvenienza di giustificati motivi dopo l’emanazione della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, modificativi della situazione in relazione alla quale i provvedimenti erano stati adottati.
E’ dunque possibile modificare tanto le statuizioni relative all’assegno di mantenimento o all’assegno divorzile, quanto quelle relative all’affidamento dei figli o all’assegnazione della casa familiare. Tra i fatti sopravvenuti maggiormente rilevanti, idonei a giustificare una richiesta di revisione delle condizioni di separazione e divorzio vi sono:
- 1) Sopravvenienza di nuovi oneri familiari come la formazione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato al versamento o la nascita di un nuovo figlio da altro compagno/a;
- 2) Nuove esigenze dei figli tenuto conto dell’età e delle aspirazioni di questi ultimi;
- 3) Raggiungimento di un’indipendenza economica dei figli;
- 4) Convivenza more uxorio del coniuge beneficiario dell’assegno;
- 5) Licenziamento o cessazione di attività commerciale;
- 6) Insorgenza o aggravamento di una patologia;
- 7) Dimissioni e pensionamento.
Il coniuge interessato alla richiesta di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio dovrà presentare ricorso ai sensi dell’art. 710 c.p.c. al Tribunale competente, che provvederà in camera di consiglio e con la presenza obbligatoria del PM, solo se i provvedimenti che si intende modificare riguardano i figli. Per provare la sussistenza dei presupposti necessari alla modifica, si potrà ricorrere non soltanto allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio ed alla prova per testi, ma anche ad indagini patrimoniali, ad accertamenti della Polizia Tributaria e a tutti i mezzi istruttori necessari a provare le proprie ragioni.
Il procedimento si concluderà con l’emanazione di un decreto da parte del Tribunale, che potrà essere oggetto di reclamo innanzi alla Corte d’Appello. Per procedere alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio è anche possibile fare ricorso alla procedura di Negoziazione con l’assistenza dei rispettivi legali e senza passare per le aule di giustizia. L’accordo raggiunto dalle parti in sede di negoziazione assistita, dovrà essere trasmesso al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente per il necessario nulla osta.
Qualora vi siano figli minorenni, incapaci o portatori di handicap, il PM, esaminato l’accordo, se riterrà che lo stesso risponde all’interesse dei figli, rilascerà la necessaria autorizzazione oppure, entro 5 giorni, trasmetterà lo stesso accordo al Presidente del Tribunale, affinché ordini la comparizione dei coniugi entro i successivi 30 giorni. Ottenuto il nulla osta, la copia autenticata dell’accordo va trasmessa, a cura degli avvocati che hanno assistito le parti durante la procedura, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, per formalizzare la modifica.