• Separazioni

    Il nostro ordinamento prevede la possibilità, in caso di crisi del rapporto coniugale, di porre fine al matrimonio. La separazione dei coniugi è un istituto previsto dall’ordinamento giuridico quale primo passo per la risoluzione della crisi matrimoniale. Il rapporto di matrimonio infatti non termina con il ricorso alla separazione, ma ne vengono soltanto sospesi gli effetti, in attesa di una riconciliazione o di un successivo divorzio..
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  • Divorzi

    Il divorzio consiste nello scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale per l’effetto dell’accordo raggiunto dai coniugi o a seguito di un procedimento in contenzioso. In caso di matrimonio concordatario, ossia quando il matrimonio è stato celebrato in Chiesa e poi regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, si parla più propriamente di “cessazione degli effetti civili del matrimonio”..
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  • Negoziazione assistita

    La negoziazione assistita è un istituto introdotto dall’art. 6 della l. 10 novembre 2014, n. 162 che consente ai coniugi di giungere ad una soluzione consensuale di separazione, di divorzio o di modifica della condizioni di separazione e di divorzio, in via stragiudiziale. Si tratta di un procedimento caratterizzato dalla sostituzione dell’attività del giudice, con quella di due o più avvocati, che svolgono la funzione di garante..
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  • Assegno di mantenimento

    L’assegno di mantenimento è una forma di contribuzione economica consistente nel versamento di una somma di denaro al coniuge economicamente più debole. La separazione personale dei coniugi infatti, sia essa consensualeconsensuale o giudiziale, non fa venir meno il vincolo di solidarietà morale e materiale che lega i coniugi in costanza di matrimonio, pertanto, il coniuge che non disponga di adeguati..
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  • Assegno divorzile

    La legge sul divorzio prevede l’obbligo, per uno dei coniugi, di corresponsione di un assegno periodico a favore dell’altro, quando quest’ultimo non ha adeguati mezzi economici o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. L’inadeguatezza dei redditi viene valutata in base alla mancanza di autosufficienza economica del coniuge, utilizzando a tal fine come parametri, il possesso di redditi..
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  • Affidamento dei figli

    Quando i coniugi si separano, il giudice stabilisce a quale di essi debbano essere affidati i figli, ossia come deve essere ripartita ed esercitata la responsabilità genitoriale, facendo riferimento esclusivamente all’interesse morale e materiale della prole. Ciò significa che indipendentemente da una eventuale pronuncia di addebito della separazione, l’esistenza di un conflitto tra i genitori non rappresenta un motivo per escludere..
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  • Mantenimento dei figli

    Ciascun genitore è obbligato al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento, nel nostro ordinamento è data rilevanza agli accordi liberamente sottoscritti dai coniugi. Nel caso in cui, invece, i coniugi non trovino alcun accordo, sarà il giudice a fissare la misura dell’assegno di mantenimento che uno dei genitori dovrà versare all’altro, attraverso..
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  • Assegnazione della casa coniugale

    L’assegnazione della casa coniugale è il provvedimento adottato dal giudice in caso di separazione o di divorzio dei coniugi, finalizzato a garantire ai figli la continuità nel godimento dell’immobile costituente l’habitat familiare. Di conseguenza, oggetto dell’assegnazione è solo quell’immobile che sia stato centro di aggregazione durante la convivenza (escludendo seconde case o altri immobili di cui i coniugi..
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  • Modifica delle condizioni di separazione e di divorzio

    Il nostro ordinamento prevede la possibilità di procedere alla modifica o alla revoca dei provvedimenti pronunciati in sede di separazione sia consensuale che giudiziale, ed anche in sede di divorzio. In generale, a giustificare.giustificare la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio è la sopravvenienza di giustificati motivi dopo l’emanazione della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti..
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  • Unioni civili

    Le Unioni civili hanno avuto ingresso nell’ordinamento giuridico italiano, con l’emanazione della Legge n. 76 del 20 maggio 2016 c.d. Legge Cirinnà. Possono costituire un’unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione dinnanzi ad un ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni. Questo è quanto disposto dal 2 comma della Legge Cirinnà che va però integrato con le disposizioni dettate dal D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5..
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